Si informano i Sigg.ri Clienti che, il giorno 14 luglio 2009, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.161, la Legge comunitaria 2008 - L. n.88/09 - che recepisce una serie di obblighi comunitari.
Tra gli adempimenti già in vigore al 29 luglio, si segnalano le novità introdotte con l’art.42, che prevede alcune modifiche agli artt.2250 e 2630 del codice civile.
In particolare, sono stati introdotti:
- l'obbligo per le società di capitali di inserire determinate informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito web;
- l’erogazione di sanzioni amministrative, in caso di inadempimento, stabilite all’articolo 2630 del codice civile;
- la facoltà di pubblicare nel Registro delle imprese atti in altra lingua della Comunità europea.
GLI ADEMPIMENTI GIÀ IN VIGORE
Informazioni oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza
delle società (sia di persone che di capitali)
art.2250 c.c.
- la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
- il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
- lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
- lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").
1a NOVITÀ
Per Srl e Spa informazioni obbligatorie sul web
Viene introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le società di capitali) di pubblicare le informazioni, di cui ai punti precedenti, anche nei siti web delle società.
2a NOVITÀ
Le sanzioni
Alle società (sia di persone che di capitali) che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web, si applicano le sanzioni previste dall'art.2630 c.c. per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di €206 ad un massimo di €2.065 da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.
3a NOVITÀ
Registro delle imprese “multilingue”
Per le sole società di capitali (Srl, Spa e Sapa) è previsto l’accesso al registro delle imprese “multilingue”: viene introdotta la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana
GLI ARTICOLI MODIFICATI
Indicazione negli atti e nella corrispondenza (1)
art.2250 c.c
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed (2) a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. (3)
Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. (4)
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. (4)
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma. (4)
(1) Articolo sostituito dall’art.1, DPR n.1127/69.
(2) L’espressione “per azioni ed” è stata inserita dall’art.6, D.Lgs. n.37/04.
(3) Comma aggiunto dall’art.2, D.Lgs. n.88/93.
(4) Comma aggiunto dall’art.42, co.1, L. n.88/09 (Legge comunitaria2008).
Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
art.2630 c.c.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, (1) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €206 a €2.065.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
(1) Le parole “ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma” sono state inserite dall’art.42, co.2, L. n.88/09 (Legge comunitaria 2008).